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Welfare Aziendale

Obbligatorio per diversi contratti CCNL: Metalmeccanici, Telecomunicazioni, Orafi, Tessile Moda.

Trovare una definizione generale e compiuta di Welfare Aziendale non è semplice, tant’è che nell’ordinamento non ne esiste una univoca.

Con il termine Welfare Aziendale si intende l’insieme delle iniziative di natura contrattuale o unilaterali da parte del datore di lavoro, volte a incrementare il benessere del lavoratore dipendente e della sua famiglia, attraverso una diversa ripartizione della retribuzione, che può consistere sia in benefit di natura monetaria sia nella fornitura di servizi, o un mix delle due soluzioni.

CONTRATTUALE

Questa iniziativa Governativa rappresenta una vera e propria opportunità per la diffusione del Welfare Aziendale nelle imprese in Italia. In prospettiva futura è auspicabile che tali iniziative siano intraprese anche in altri settori, in modo tale da veicolare e rafforzare la “cultura” del Welfare nelle micro, piccole e medie imprese. Sono infatti queste ad avere maggiori difficoltà - soprattutto sotto il profilo organizzativo - nell’introduzione di progetti di Welfare Aziendale articolati, e perciò capaci di fornire risposte ai bisogni sociali dei lavoratori.

I nuovi CCNL impongono a tutte le Aziende di erogare beni e servizi SOTTO FORMA DI WELFARE AZIENDALE per un valore annuo: Telecomunicazioni € 120 – Metalmeccanici € 200 – Orafi € 150 (2019) e € 200 (2020) – Servizi Assistenziali € 200

FACOLTATIVO

Inserito nei Contratti Integrativi Regolati tra RSU e Sindacati.
Il Welfare è diventato uno dei principali strumenti per regolare le controversie tra aziende e dipendenti relativamente alla remunerazione dei PREMI DI RISULTATO che prevede la conversione, in tutto o in parte, del beneficio monetario derivante dal premio di risultato in misure di Welfare Aziendale. Tale possibilità deve essere prevista dalla contrattazione Azienda-Dipendenti-Sindacato ed è riservata ai premi di risultato che presentano i requisiti necessari per poter aver accesso alla detassazione. Il premio welfarizzato è esente da oneri fiscali e contributivi.